Piano formativo nell’apprendistato professionalizzante
L’obbligo della forma scritta nell’apprendistato vige soltanto per il contratto ed il patto di prova. NovitDecade quindi l’obbligo relativo al piano formativo individuale e in caso di verifica degli organi di vigilanza e del possibile intervento sanzionatorio ex art., 7 del D.L.vo n. 167/2011, la formazione potrà essere provata sulla base di una verifica “nel concreto”, senza necessità di documentazione.
Percentuali di stabilizzazione
Sono state cancellate le percentuali di stabilizzazione per i rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi precedenti.
Retribuzione ore di formazione nell’apprendistato di primo livello
Nell’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale (finora poco utilizzato) viene riconosciuta “una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo”.
Formazione trasversale e di base
All’art. 4, comma 1, del D.L.vo n. 167/2011 viene indicato che La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, può essere integrata con l’offerta formativa pubblica delle Regioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali. In base alla norma, pare che sia venuto meno l’obbligo della formazione pubblica, ma è necessario attendere ulteriori sviluppi legislativi per un’effettiva conferma.
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